HomeComunicatiIndennità di discontinuità. Criticità per Cresco e Acta

Indennità di discontinuità. Criticità per Cresco e Acta

Lunedì 28 agosto il governo ha approvato il decreto con cui viene instituito lo strumento dell’indennità di discontinuità per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo. Pubblichiamo il comunicato con il quale C.Re.S.Co (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea) e ACTA (l’associazione dei freelance), commentano il testo del decreto. A fine pagina anche il comunicato del governo con la sintesi della misura.

C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea e ACTA, l’associazione dei freelance, guardano con molta perplessità allo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo lunedì 28 agosto, che istituisce l’indennità di discontinuità.

“Lo strumento dell’indennità adottato dal Governo con lo schema di decreto legislativo non risponde pienamente alle esigenze del settore. Non serve un ulteriore ammortizzatore sovrapponibile alla NASpI ma un nuovo modello di welfare” dichiara Francesca D’Ippolito presidente di C.Re.S.Co.

Secondo Giulio Stumpo, presidente di ACTA, “A fronte di una esigua indennità forfettaria e una tantum, che non affronta il problema strutturale della discontinuità lavorativa, tutti i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, vedono ridursi il proprio compenso netto. Così il costo del lavoro sarà più oneroso anche per le imprese.”

C.Re.S.Co e ACTA hanno individuato alcuni elementi di criticità:

1) Le modalità di erogazione dell’indennità appaiono tardive in quanto vengono erogate nell’anno successivo a quando “la discontinuità lavorativa” si sarebbe verificata, l’assegno verrebbe corrisposto con molti mesi di ritardo rispetto alle esigenze di chi lavora nel settore.

2) Il calcolo degli importi dell’indennità, un terzo delle giornate lavorate nell’anno precedente, con il tetto del 60% dell’indennità giornaliera, è basso rispetto al numero di giornate minime richieste per l’accesso. Da un conto sommario si può evincere quanto possa essere esiguo l’importo dell’indennità, risultando insufficiente (massimo 1.500 euro all’anno secondo il Sole24Ore).

3) Il meccanismo di aggiornamento professionale, mutuato dai sistemi di disoccupazione, considera i periodi di formazione una conseguenza della discontinuità anziché una attività costante e continua dei lavoratori dello spettacolo. Rafforzando così l’equivoco di interpretare la discontinuità lavorativa come alternanza di periodi di occupazione e disoccupazione e non come modalità atipiche di lavoro.

4) La non cumulabilità con altre indennità come malattia o genitorialità, NASpI o ALAS, per altro percepite in un periodo diverso da quello nel quale la discontinuità lavorativa si è verificata, conferma l’impostazione di tale indennità come un ammortizzatore sociale e non come strumento per realizzare un nuovo modello di welfare.

5) Il costo dell’indennità graverà, a partire dal prossimo anno, su imprese e lavoratori, non tenendo conto del già alto costo del lavoro per le imprese, soprattutto quelle più fragili, e delle ritenute per i lavoratori. C.Re.S.Co e ACTA suggeriscono invece di far ricadere il costo dell’indennità sulla fiscalità generale, prevedendo negli anni successivi una copertura attraverso una coerente riformulazione delle aliquote. Infatti, come per ISCRO si rischia di avere un aumento non trascurabile dei contributi a fronte di una indennità tardiva ed esigua.

Per migliorare un testo su uno strumento di vitale importanza nell’ottica della riscrittura e definizione delle regole per l’intero comparto C.Re.S.Co e ACTA propongono la costituzione di un tavolo di confronto: “Auspichiamo un ripensamento della norma affiché possa rispondere più efficacemente alle esigenze peculiari delle persone che lavorano nel settore e che possa essere l’occasione per la definizione, nel  Codice dello Spettacolo, di uno Statuto speciale per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo”.


DI SEGUITO IL COMUNICATO DEL GOVERNO 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori del settore, caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse di operatori:

  • lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che: a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), ma pur sempre nel settore dello spettacolo);
  • lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Si determina poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, si abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Si prevede, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

info: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/23452

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